Art. 4.
(Ripartizione delle entrate).

      1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

          a) il 70 per cento al comune titolare, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare tali proventi alle attività connesse allo sviluppo turistico ed in particolare alla ricettività alberghiera, ai trasporti, alla promozione turistica ed alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e delle attività economiche tradizionali del territorio;

          b) il 30 per cento alla regione Sicilia con l'obbligo di destinare tale importo allo sviluppo e al miglioramento delle strutture turistiche e di trasporto.

      2. Il versamento delle quote alla regione è effettuato dal comune titolare ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.